Art. 3.

      1. Le modalità di svolgimento delle elezioni primarie di cui all'articolo 2 devono essere previste negli statuti dei partiti politici, nei regolamenti dei gruppi parlamentari o, comunque, in appositi regolamenti approvati dai competenti organi statutari, depositati annualmente dai partiti politici, in forma singola o associata, presso le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accertata la conformità degli statuti e dei regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge, ne dispongono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.